La Corte di Cassazione ha confermato con una sentenza la validità del decreto legislativo 114 del primo Marzo 1998, n° 114, che regolamenta la "vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione" e comprende la casistica di vendita al dettaglio attraverso un sito Internet. Questa stabilisce un precedente con il caso di un venditore di Vallo di Lucania condannato ad una funzione amministrativa di oltre 5000€ per la vendita non autorizzata da parte del Comune di appartenenza di specialità alimentari del Cilento tramite un sito di commercio elettronico.
Il responsabile del sito ha contestato inutilmente la multa alla Corte di Cassazione, la quale ha accettato la sentenza del giudice di pace evidenziando che gli agenti accertatori hanno potuto reperire, durante l'indagine, tutte le informazioni necessarie al perfezionamento dell'acquisto tramite il sito Sapori Cilentani (che dopo essere stato alleggerito di 5000 euro non ha più rinnovato il dominio).
La normativa confermata prevede quindi che l'intestatario del dominio o il responsabile legale del negozio (su internet non è ben chiaro se questi debbano coincidere) deve dare una comunicazione preventiva al comune nel quale il commerciante ha residenza o sede legale. La comunicazione è il modello COM 6 bis, ha validità per la sola vendita al consumatore finale (al dettaglio o B2C) ed è reso valido dal comune competente secondo il principio del silenzio-assenzo. Deve essere presentato alla Camera di commercio del comune competente in triplice copia (3 copie!).
Se il comune competente non nega l'autorizzazione entro 30 giorni il richiedente può ritenersi autorizzato.
Il documento si riferisce alla vendita sul territorio italiano, quindi cosa ben diversa è l'esportazione di beni alimentari e non. Circa la produzione di un sito e-commerce si ricorda che lo sviluppatore non deve rendere visibile al pubblico l'area dedicata agli acquisti fino alla scadenza dei 30 giorni dall'invio del modello COM 6 bis.
Scarica il modello com 6 bis e le istruzioni per la compilazione messe a disposizione dal Ministero delle Attività Produttive.
Chiunque voglia aprire un negozio elettronico deve presentare il modello al comune competente e farselo protocollare.
Ovviamente l'attività di vendita richiede molte altre ottemperanze ed autorizzazioni che variano da caso a caso. Revolweb scriverà in seguito di queste.





















